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FILIAZIONE E ADOZIONI

Adozione

L'adozione è l'istituto giuridico che consente di creare un rapporto di filiazione tra persone non legate da vincoli di sangue, offrendo a un minore in stato di abbandono una nuova famiglia. In Italia, l'adozione è regolamentata dalla legge n. 184/1983, successivamente modificata dalla legge n. 149/2001. L'obiettivo principale è garantire il diritto del minore a crescere in un ambiente familiare sano e protettivo.

Per poter adottare, i coniugi devono soddisfare specifici requisiti, tra cui:

  • Stato civile: essere sposati da almeno tre anni e non essere separati, nemmeno di fatto.

  • Età: avere almeno 18 anni più dell'adottando, ma non più di 45 anni di differenza.

  • Idoneità: essere ritenuti capaci di educare, istruire e mantenere il minore.

Il procedimento adottivo prevede diverse fasi, a partire dalla dichiarazione di disponibilità all'adozione presso il Tribunale per i Minorenni, seguita da un periodo di affidamento preadottivo della durata di un anno, durante il quale viene valutata l'idoneità della coppia e l'integrazione del minore nella nuova famiglia. Al termine di questo periodo, se l'esito è positivo, viene emesso il decreto di adozione definitivo.

 

Filiazione

La filiazione definisce il legame giuridico tra genitori e figli. Con la riforma introdotta dalla legge n. 219/2012 e dal D.lgs. n. 154/2013, è stata eliminata la distinzione tra figli "legittimi" (nati da genitori sposati) e "naturali" (nati da genitori non sposati), garantendo pari diritti a tutti i figli. Questo significa che, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, i figli godono degli stessi diritti in termini di mantenimento, educazione e successione ereditaria.

Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può avvenire attraverso una dichiarazione formale da parte dei genitori, sia congiuntamente che separatamente. Questo atto può essere effettuato nell'atto di nascita, tramite un atto pubblico successivo o mediante testamento. Nel caso in cui uno dei genitori non effettui il riconoscimento, l'altro può intraprendere un'azione legale per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, come previsto dall'art. 269 del Codice Civile.

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