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La protezione di una rete familiare per la gestione del patrimonio esclude la nomina dell'amministratore di sostegno 

  1. Una domanda frequente
  2. La risposta della Corte di Cassazione
  3. La storia

 

Una domanda frequente

Questa è una domanda frequente: se la presenza di una rete familiare, che si occupi anche della gestione patrimoniale del beneficiario, escluda la nomina dell’amministratore di sostegno.

 

La risposta della Corte di Cassazione

La risposta arriva l’11 luglio 2022 dalla Corte di Cassazione che con l’Ordinanza n. 21887 ha statuito  che non si deve ricorrere alla nomina dell’amministratore di sostegno se il beneficiario con residuale capacità di autodeterminazione può contare sulla protezione di una rete familiare.

Il caso sottoposto alla decisione della Cassazione, nasce dal ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno promosso dalla sorella della beneficiaria che veniva accolto dal giudice tutelare il quale aveva accertato l’ inadeguatezza di quest’ultima ad occuparsi dei propri interessi  e della gestione del patrimonio ereditario indiviso e dopo aver verificato l’inerzia della signora nel prendersi cura della manutenzione ordinaria, comprensiva del pagamento delle bollette, dei beni immobili ereditari. La donna, sebbene non fosse affetta da una patologia accertata, aveva comportamenti che portavano ad un “fondato sospetto di un’alterazione dello stato psichico formulato sia pur in via presuntiva, ma basato, in scienza e coscienza, su evidenti segni clinici di disturbo, che risulta invalidante al momento attuale, in grado di provocare un progressivo danno biologico di natura psichica nel tempo irreversibile e fonte di crescenti problemi sociali, economici e penali”. La diagnosi era stata avvalorata da una relazione medica che aveva affermato che la beneficiaria era in grado di autodeterminarsi relativamente agli atti della vita quotidiana, anche relativi all’attività professionale, ma era inadeguata sotto il profilo della gestione del patrimonio.

 

La storia

La signora aveva proposto reclamo alla Corte d’Appello di Bologna che confermava la misura adottata dal Giudice Tutelare dopo aver disposto una CTU sulla base della documentazione agli atti.  

Con il ricorso in Cassazione la ricorrente eccepiva l’inidoneità dello strumento dell’amministrazione di sostegno rispetto al suo caso concreto che riguardava, unicamente, la tutela del patrimonio ereditario indiviso e ribadiva la possibilità di reperire nella cerchia familiare il supporto eventualmente necessario per tale attività.

In accoglimento del ricorso della donna, la Corte di Cassazione ha affermato che: “l’Amministrazione di sostegno non può essere un rimedio alternativo per la risoluzione di conflitti endofamiliari di natura patrimoniale, che possono essere risolti agendo secondo le specifiche azioni di tutela della proprietà”.

La convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità

Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità che ha l’obiettivo di promuovere, proteggere ed assicurare alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel rispetto della dignità umana e riguarda non soltanto le persone c.d. inferme di mente, ma tutte quelle che presentano minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine, la Corte ha affermato da una parte che “la volontà contraria all’attivazione della misura dell’amministrazione di sostegno, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in debito conto da parte del giudice, che deve garantire l’equilibrio della decisione, tenendo conto della necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata” e dall’altra che qualora possa essere assicurata una rete di protezione familiare, per la gestione degli aspetti più complessi del patrimonio, non serve ricorrere all’istituto dell’amministrazione di sostegno.

Con l’accoglimento del ricorso in Cassazione, ora la decisione passa di nuovo alla Corte d’Appello di Bologna che dovrà rivalutare la situazione alla luce dei principi di cui sopra.

Avv. Giuseppina Menafra

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