Nei processi familiari sono sempre più numerosi i casi in cui i messaggi scritti su WhatsApp, sms, e-mail, detti prove digitali, risultano decisivi per la dimostrazione delle ragioni sostenute da una delle parti in causa.
Ad esempio un coniuge scopre di essere stato tradito leggendo alcuni messaggi su WhatsApp scritti dall’altro coniuge: ai fini dell'addebito, costituiscono prova le conversazioni scoperte su WhatsApp?
Ed ancora, una coppia separata intende accordarsi sull'iscrizione del minore all'asilo nido. La moglie propone un determinato istituto ed il marito, con un WhatsApp, risponde: “va bene, sono d'accordo. Ok anche per la ripartizione a metà della retta dell'asilo”. Nell’ipotesi di conflitto tra i genitori, lo screenshot relativo alla conversazione su WhatsApp può essere utilizzata come prova legale?
Gli esempi potrebbero continuare dalla competenza genitoriale, alla capacità economica e alla ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori.
L’importanza delle prove digitali nei procedimenti di famiglia è dovuta, da un lato, all'enorme diffusione degli strumenti digitali quali gli smart phone e al sempre più frequente utilizzo dei social network e, dall'altro, alla facilità con la quale i coniugi, genitori, mediante tali strumenti, riescono ad acquisire, senza sostenere costi, informazioni rilevanti per fondare le proprie domande in giudizio.
Le prove digitali sono prove atipiche
Le prove digitali, sono dette anche prove atipiche, perché esse non sono espressamente previste nel nostro ordinamento giuridico, tuttavia rappresentano ormai un'importante fonte di convincimento per il giudice della famiglia, chiamato sempre più spesso a valutare l'ammissibilità e l'utilizzabilità di screenshot di messaggi whatsapp, di messaggi di posta elettronica, di registrazioni audio e video e di contenuti di social network .
Le prove digitali, infatti, hanno l'indubbio vantaggio rispetto alle prove “tradizionali”, quali la prova testimoniale, di essere nella immediata disponibilità delle parti e di “catturare” momenti della vita familiare cui spesso i terzi sono estranei.
La giurisprudenza dominante riconduce tali prove alla disciplina contenuta nell' Art 2712 c.c.riconoscendovi efficacia di piena prova ove non disconosciute. In caso di disconoscimento la prova declasserà a presunzione semplice, nondimeno il giudice potrà sempre utilizzarla in concorso con ulteriori elementi probatori acquisiti al giudizio.
Nella valutazione della prova, nondimeno, il Tribunale dovrà sempre tenere a mente la peculiarità della materia trattata e operare un attento bilanciamento dei diritti in gioco.
Avv. Giuseppina Menafra